Art. 1.
(Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Istituzione dei garanti regionali).

      1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti dei minori, come previsto dalla Costituzione, dalla legislazione nazionale e da altri strumenti sopranazionali in materia di minori, è istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».
      2. L'Autorità garante vigila sul rispetto dei diritti dei minori, come definiti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata «Convenzione ONU» e ne promuove l'esercizio anche in conformità e ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, di seguito denominata «Convenzione europea».
      3. L'Autorità garante esercita le funzioni e i compiti ad esso assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.
      4. L'Autorità garante riferisce alle Camere con una relazione annuale ed è soggetta agli ordinari controlli contabili previsti dalla legislazione vigente in materia.
      5. Restano ferme le attribuzioni del Governo, delle regioni e degli altri enti locali in materia di tutela dei diritti dei minori.
      6. Il Governo, nella predisposizione del rapporto previsto dall'articolo 44 della

 

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Convenzione ONU acquisisce il parere vincolante dell'Autorità garante.
      7. Ai medesimi fini di cui ai commi 1 e 2, le regioni istituiscono, con proprie leggi, i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominati «garanti regionali», con competenza limitata ai rispettivi territori. I garanti regionali fanno parte di diritto della Conferenza nazionale di cui all'articolo 9.